Indicatore di tempestività dei pagamenti


Art. 33 del decreto legislativo 33/2013 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016.

L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 29 del D. Lgs 97/2016, dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”

Il DPCM 22/9/2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014 stabilisce all’art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell’indicatore. In particolare:

A) L’indicatore di tempestività dei pagamenti […] è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento.

B) Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:

  1. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
  2. “giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
  3. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
  4. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
  5. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

C) Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

La pubblicazione dell’indicatore avviene ai sensi dell’art. 10 commi 1, 2 e 3 del DPCM 22/9/2014.

D) Le amministrazioni pubblicano l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti” di cui all’art. 9 c.1 del presente decreto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al c.3 del presente articolo.

E) A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l’Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 9 c. 2 del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

F) Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” di cui all’Allegato A del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 33/2013.

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